Chi vive al piano terra di un palazzo si domanda spesso se deve partecipare o meno alle spese per l’ascensore. La Legge risponde.
Quando si parla di spese di condominio, ci sono spesso dei dubbi da sciogliere. Ad esempio, per quanto riguarda quelle che riguardano l’ascensore in condominio, come devono essere ripartite? Questa domanda se la pongono, in special modo, i proprietari di appartamenti al piano terra di un edificio.
Chi possiede un appartamento al piano terra deve, comunque, partecipare ai costi che riguardano la manutenzione dell’ascensore? Scopriamo di più in merito.
Chi abita al piano terra di un palazzo potrebbe essersi chiesto se è necessario che partecipi alle spese che riguardano l’ascensore, dato che comunque non ne usufruisce (generalmente). Ovviamente, si tratta di uno spazio comune e anche chi vive o possiede un esercizio commerciale ubicato al piano terra deve contribuire alle spese. L’articolo 1124 del Codice Civile stabilisce che anche i residenti al piano terra debbano pagare.
Essendo, infatti, “contitolari” di tutte quelle parti che sono comuni, anche se non utilizzano tale impianto hanno, comunque, diritto al suo utilizzo e potrebbero farlo. Non è, dunque, necessario che l’ascensore venga utilizzato quotidianamente, ma viene presa in considerazione la possibilità che ciò potrebbe avvenire (per accedere, ad esempio, al tetto).
Per quanto riguarda come ripartire le spese di manutenzione e sostituzione che riguardano l’ascensore – ma anche le scale – queste devono essere distribuite tra tutti i proprietari degli appartamenti. Come? La metà dell’importo viene divisa tra i proprietari in base ai millesimi e ciò che resta viene ripartito in base al piano in cui si vive (viene considerata l’altezza dei piani).
La giurisprudenza ha, più volte, ribadito che gli ascensori fanno parte delle zone comuni del condominio e che riguardano, dunque, anche i proprietari dei locali che si trovano al piano terra. Questo perché si tratta di uno strumento che può essere utilizzato anche per raggiungere il terrazzo o il tetto dell’edificio. Tutti i condomini sono, quindi, tenuti a pagare le spese dell’ascensore, essendo un bene di proprietà comune.
Infine, è bene precisare che, tramite una decisione assemblare – che sia unanime – potrebbe essere deciso di esonerare dalle spese per l’ascensore coloro i quali abitano al piano terra, oppure al piano rialzato o seminterrato. In questo caso, avviene una rinuncia all’uso dell’ascensore.
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